Sez. 2, Sentenza n. 20684 del 09/03/2017 Cc. (dep. 02/05/2017) Rv. 269993 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Trasferimento fraudolento di valori - Rapporto di presupposizione necessaria con il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Il delitto di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), la cui condotta tipica investe l'attribuzione fittizia a terzi della titolarità o disponibilità di denaro, beni od altra utilità "aliunde" illecitamente acquisiti al fine di eludere le misure ablative ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., non è in rapporto di presupposizione necessaria con la più grave ipotesi di cui all'art. 648-ter cod. pen., idonea ad escludere la punibilità delle condotte di reimpiego, atteso che queste richiedono una derivazione causale materiale da delitto dei beni reivestiti e non un mero collegamento con ipotesi delittuose, quale quella della interposizione, che tale provenienza postulano. (In motivazione la S.C. ha precisato che, per il carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, la natura derivata dei profitti oggetto di interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego non è possibile individuare un rapporto di presupposizione giuridica in senso stretto tra il trasferimento fraudolento di valori e le condotte di cui all'art. 648-ter cod. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)