Sez. 3, Sentenza n. 43296 del 02/07/2014 Ud. (dep. 16/10/2014) Rv. 260978 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Separazione dei processi - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione. (Fattispecie relativa a giudizio di appello nel quale era stata correttamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, con decisione incompatibile con la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un coimputato separatamente giudicato, cui era stata applicata la pena previo riconoscimento dell'attenuante speciale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)