diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 76 del 1990

Decisione
decisa il 1990-02-20, depositata il 1990-02-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:76
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15046

  • Processo penale
  • Ordinanza dichiarativa di contumacia
  • Impugnazione
  • Difensore d'ufficio
  • Esclusione
  • Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della stessa, in quanto proposta in via solo eventuale e prima della pronuncia della sentenza. - O. n. 13/90.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 23 gennaio 1989, n. 22
  • art. 498 codice di procedura penale del 1930
  • art. 192 codice di procedura penale del 1930
  • art. 4 legge 23 gennaio 1989, n. 22

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 498 e 192 del codice di procedura penale del 1930, modificati dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfano Serge, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che, nel corso del dibattimento di primo grado a carico di Alfano Serge, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, "nella parte in cui escludono la facoltà del difensore d'ufficio di proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa di contumacia"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato per altra questione "del tutto identica" (R.O. n. 347 del 1989);
punto 2
Considerato che tale identica questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 13 del 1990, in quanto sollevata dal giudice a quo, come nella presente fattispecie, "prima della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale "soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze