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Sez. 2, Sentenza n. 6887 del 23/07/1994 (Rv. 487490 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE, RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE, IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento - Diritto al risarcimento del contraente adempiente - Sussistenza - Eliminabilità o avvenuta eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento - Accoglibilità della pretesa risarcitoria - Limiti.
Stato
decisa il 1994-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487490-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE, RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE, IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

Il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453 comma primo ultima parte cod. civ., "in ogni caso" e, cioè, sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto sia quando rivendichi la relativa esecuzione ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o fattualmente eliminate, per cui la pretesa risarcitoria è accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)