Sez. 1, Sentenza n. 14311 del 20/12/1999 (Rv. 532372 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi corrispettivi e moratori - Attribuzione - Espressa domanda di parte - Necessità - Richiesta nel giudizio di appello - Decorrenza - Dalla data della domanda in appello - Estinzione del debito pecuniario anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata - Attribuzione degli interessi corrispettivi - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori possono essere attribuiti solo se la parte ne faccia richiesta, qualora tale richiesta venga formulata per la prima volta nel giudizio di appello, essi devono essere fatti decorrere dalla data della relativa domanda, atteso che, in una tale fase processuale possono domandarsi soltanto gli interessi maturati successivamente alla pronuncia della sentenza. Pertanto, in tale ipotesi, ove il debito sia stato saldato anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, non v'è luogo all'attribuzione degli interessi in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)