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Sez. 2, Sentenza n. 3154 del 28/06/1989 (Rv. 463257 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - MORATORI - RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463257-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - MORATORI - RICHIESTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DECORRENZA.*

Poiché gli interessi moratori e quelli corrispettivi possono essere attribuiti soltanto se la parte li richieda, se la loro richiesta viene formulata per la prima volta nel giudizio di appello, gli stessi devono farsi decorrere dalla data della domanda in appello atteso che in tale fase processuale possono domandarsi soltanto gli interessi maturati successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. (V 2771/87, mass n 451404; (V 5260/79, mass n 401854; (V 5333/79, mass n 401922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)