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Sez. L, Sentenza n. 17557 del 10/12/2002 (Rv. 559116 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Credito vantato nei confronti di istituto bancario - Rigetto della domanda con sentenza di primo grado - Apertura della procedura in pendenza del giudizio di appello - Procedibilità dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559116-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI

In tema di procedura concorsuale relativa ad un istituto bancario, a norma dell'art. 95, comma terzo, legge fallimentare - applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 201 della medesima legge, nonché alla speciale procedura concorsuale stabilita per gli istituti bancari in forza del rinvio operato dall'art. 83 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ove prima dell'instaurarsi della procedura sia stata pronunciata sentenza non definitiva dalla quale risulti l'esistenza del credito vantato, non si determina l'improcedibilità dell'azione, mentre, ove la sentenza abbia negato in radice l'esistenza del credito, non è applicabile il citato art. 95 legge fall. , bensì l'art. 83 D.Lgs n. 385 del 1993, onde l'impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza deve essere dichiarata improcedibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95 com. 3, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)