Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 26/02/2009 (Rv. 607637 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Istituto bancario - Debito risultante da sentenza non passata in giudicato - Apertura della procedura dopo la sentenza di rigetto parziale della domanda in primo grado - Art. 95, terzo comma, legge fall. - Applicabilità - Impugnazione della sentenza da parte del creditore - Necessità - Improcedibilità della domanda - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
L'art. 95, terzo comma, legge fall. - il quale, nel testo applicabile "ratione temporis", prevedeva che "se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito" - trova applicazione anche nel caso in cui la procedura di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore della banca, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato, non divenendo improcedibile la domanda dal medesimo proposta.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 01/09/1993 num. 385 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)