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Sez. 3, Sentenza n. 8499 del 13/07/1992 (Rv. 478164 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Determinazione - Criteri - Aumenti stabiliti da sopravvenute disposizioni di legge - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478164-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

Nel corrispettivo che, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcirgli il maggior danno, rientrano anche gli aumenti stabiliti da sopravvenute disposizioni di legge ed, in particolare, quelli previsti dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 (come le eventuali riduzioni derivanti dall'applicazione degli artt. 12 e ss. o 61 e ss. della medesima legge), essendo l'indennizzo ragguagliato, per il tempo in cui si è protratta l'occupazione di fatto, alla misura del canone, la cui determinazione convenzionale trova ora i suoi limiti nella legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)