Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 20/04/2007 (Rv. 596559 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 1591 cod. civ. sino alla riconsegna dell'immobile - Inclusione degli aumenti stabiliti dalle sopravvenute disposizioni di legge a richiesta del locatore - Necessità - Manifestazione dell'intento di quest'ultimo di riattivare il rapporto - Esclusione - Limiti.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione, nel corrispettivo dovuto, ai sensi dell'articolo 1591 cod. civ., dopo la cessazione "de iure" del rapporto, sino alla riconsegna dell'immobile, rientrano anche gli aumenti stabiliti dalle sopravvenute normative (come quelli previsti dalla legge 27 luglio 1978 n.392, "ratione temporis" applicabile), essendo l'indennizzo sempre ragguagliabile alla misura convenzionale o legale dei canoni per il tempo in cui si è protratta l'occupazione di fatto, senza che alla richiesta di siffatti aumenti, possa essere ricondotta - in mancanza di prova in contrario - la volontà del locatore di riattivare il rapporto locatizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)