Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014 (Rv. 630910 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)