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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020 (Rv. 658724 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Conseguenze - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - ApplicabilitĂ .
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658724-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)