Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020 (Rv. 658724 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Conseguenze - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - ApplicabilitĂ .
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)