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Sez. 1, Sentenza n. 7784 del 12/07/1991 (Rv. 473109 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo | Sospensione del giudizio civile ex art. 3 cod. proc. pen. (del 1930) - Riassunzione ex art. 297 cod. proc. civ. - Termine - Decorrenza - Momento - Individuazione.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473109-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo

Con riguardo alla sospensione del giudizio civile nel caso previsto dall'art. 3 cod. proc. pen. (del 1930), il termine semestrale per la riassunzione, di cui all'art. 297 cod. proc. civ., tenuto conto della parziale dichiarazione di incostituzionalità della norma (Corte Cost. 4 marzo 1970, n. 34), decorre dal momento in cui le parti del processo sospeso abbiano avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione, senza che assuma rilievo la potenziale conoscibilità di tale cessazione in un periodo anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)