Sez. 2, Sentenza n. 9848 del 10/10/1997 (Rv. 508710 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Riassunzione ex art. 297 cod. proc. civ. - Termine - Decorrenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
La norma dell'art. 297 cod. proc. civ. che fa decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del processo sospeso, presuppone che al momento della pronuncia dell'ordinanza di sospensione sia effettivamente sussistente la causa che giustifica il provvedimento sospensivo con la conseguenza che, qualora risulti invece che in quel momento essa era insussistente, l'inosservanza di detto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto. (Nella specie il giudicato sulla controversia civile pregiudiziale ex art. 295 cod. proc. civ. era già intervenuto al momento della pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)