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Sez. 2, Sentenza n. 3257 del 15/11/1971 (Rv. 354694 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE DA PARTE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO NON DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ROMA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO.*
Stato
decisa il 1971-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354694-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE DA PARTE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO NON DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ROMA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO.*

L'ufficiale giudiziario e competente a notificare un atto del suo ministero anche a persona residente fuori della sua circoscrizione territoriale, purche pero si tratti di Atti che si riferiscono a procedimenti di Competenza del giudice al cui ufficio egli e addetto. Conseguentemente, nel giudizio di Cassazione, la notificazione del controricorso, eseguita da un ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione che non e quella di Roma, e nulla, e da questa nullita discende inevitabilmente la inammissibilita del controricorso. (Conf 2142'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)