Sez. 2, Sentenza n. 2893 del 06/11/1973 (Rv. 366511 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO NON DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ROMA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ESECUZIONE - UFFICIALE GIUDIZIARIO NON DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ROMA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
In applicazione dell'art 106 DPR 15 dicembre 1959, n 1229, secondo cui l'ufficiale giudiziario e competente a notificare un atto anche a persona residente fuori della sua circoscrizione territoriale, purche si tratti di atto relativo a procedimento di Competenza del giudice al cui ufficio egli sia addetto, la notificazione del controricorso in un giudizio per Cassazione, quando sia stata eseguita da ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma, deve ritenersi nulla e da tale nullita deriva l'inammissibilita del controricorso. (Conf 3257/71, mass n 354694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)