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Sez. 1, Sentenza n. 10888 del 06/12/1996 (Rv. 501077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Sentenza impugnata contenente decisione di questione preliminare o pregiudiziale sfavorevole alla parte vittoriosa - Disciplina ex art. 346 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione nel controricorso o con la memoria illustrativa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che sia risultata vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata, per l'appello, dall'art. 346 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza "pratica", ma anche a quella "teorica" e non può essere assolto mediante la mera riproposizione della questione nel controricorso, o mediante la memoria illustrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)