Sez. L, Sentenza n. 11808 del 29/11/1993 (Rv. 484535 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa limitatamente ad una questione preliminare e pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione nel controricorso e con la memoria illustrativa di questo - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere
Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della corte la questione stessa di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato, va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)