Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 14/02/1987 (Rv. 451039 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI - CONDOTTA DELLA VITTIMA - CAUSA ESCLUSIVA DELL'INCIDENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI - CONDOTTA DELLA VITTIMA - CAUSA ESCLUSIVA DELL'INCIDENTE.*
In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. non deve essere necessariamente data in modo diretto, e cioè dimostrando di aver tenuto un comportamento conforme alle regole del codice della strada e comunque esente da qualsiasi ipotesi di colpa, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso. (Conf 179/84, mass n 432434; (Conf 4059/74, mass n 372677).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)