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Sez. 3, Sentenza n. 179 del 10/01/1984 (Rv. 432434 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO, AUTORE DEL DANNO, PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE ALL'INDAGINE CIRCA LA PRESUNZIONE DI COLPA EX ART. 2054 COD. CIV. - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432434-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO, AUTORE DEL DANNO, PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE ALL'INDAGINE CIRCA LA PRESUNZIONE DI COLPA EX ART. 2054 COD. CIV. - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA - MODALITÀ.*

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, l'assoluzione dell'imputato, autore del danno, per insufficienza di prove sull'elemento psicologico del reato, non implica in Sede civile alcuna preclusione all'indagine concernente la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. e la relativa prova liberatoria, la quale ultima non deve essere necessariamente data dal conducente dell'autoveicolo in modo diretto, ma può anche risultare dall'accertamento del comportamento della vittima. (V 2133/65, mass n 314057; (Conf 4059/74, mass n 372677).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)