Sez. 1, Sentenza n. 17573 del 06/10/1989 Ud. (dep. 19/12/1989) Rv. 182869 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - REATI IN TEMA DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE PREVISTI DALLA LEGGE MERLI - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - REATI IN TEMA DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE PREVISTI DALLA LEGGE MERLI - CONCORSO - AMMISSIBILITÀ.*
La disposizione di cui all'art. 26 della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge merli), abrogatrice di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acqua, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento, non comprende la fattispecie dell'art. 674 cod. pen. ne consegue che chi versa in un luogo di pubblico transito o in luogo privato, ma di comune o di altrui uso, liquami che provochino, per la loro stessa natura, odori nauseabondi, gas, fumi, vapori, Atti ad arrecare molestia alle persone risponde della contravvenzione ex art. 674 cod. pen., salva l'eventuale concorrenza delle specifiche fattispecie criminose di cui alla legge n. 319 del 1976. (V mass n 089843; (Conf mass n 156360).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)