Sez. 3, Sentenza n. 11329 del 06/10/1982 Ud. (dep. 25/11/1982) Rv. 156360 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - CONCORRENZA DEI REATI DI CUI ALLA LEGGE 319 DEL 1976 CON IL REATO PREVISTO DALL'ART. 674 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - CONCORRENZA DEI REATI DI CUI ALLA LEGGE 319 DEL 1976 CON IL REATO PREVISTO DALL'ART. 674 COD. PEN. - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Poiché la finalità della legge 10 maggio 1976 n. 319 è di tutelare l'acqua, il suolo ed il sottosuolo in quanto risorse, ossia quali beni giuridici (a prescindere dalla titolarità privata o pubblica su di essi) contro ogni Forma di inquinamento, è da ritenere compatibile la concorrenza dei reati previsti dalla legge stessa con quello di cui all'art. 674 cod. pen., avente di mira la molestia alle persone, immediatamente esposte al getto pericoloso di cose o a emissione di fumi, vapori o gas. Conseguentemente chi versa in discariche non autorizzate e comunque situate ai lati di strade di pubblico transito, liquami che provochino, per la loro stessa natura, odori nauseabondi, gas, fumi, vapori, Atti a creare molestia alle persone, risponderà della contravvenzione di getto pericoloso di cose ex art. 674 cod. pen., salva la concorrenza delle specifiche figure criminose secondo la legge merli. (nella specie trattavasi di scarico di liquami da una autobotte in un fosso lungo una via pubblica ed era stato applicato l'art. 21 della legge n. 319 del 1976. La suprema Corte, nel confermare la decisione, ha enunciato il principio che precede). (contra mass n 089843).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)