Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25136 del 08/11/2013 (Rv. 628498 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Società di persone - Accertamento IRAP ed IVA - Notificazione dell'atto al socio - Impugnazione da parte di questi - Litisconsorzio necessario tra i condebitori - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, il socio rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., è legittimato alla autonoma impugnazione degli atti di accertamento ed impositivi destinati alla società, se tali atti siano stati a lui notificati proprio ai fini di provocarne l'impugnazione diretta, dovendosi escludere che, nel relativo giudizio, sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è singolarmente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista un'unica fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)