Sez. 5, Sentenza n. 7020 del 23/05/2001 (Rv. 546914 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Litisconsorzio necessario tra i condebitori - Configurabilità - Esclusione - Riunione dei procedimenti - Estensione al coobbligato del giudicato più favorevole "ex" art. 1306 cod. civ. - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
La solidarietà tributaria non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, un litisconsorzio necessario tra i condebitori, essendo ciascuno di essi separatamente soggetto ai poteri di accertamento e di riscossione dell'amministrazione finanziaria, salva la possibilità di riunione dei procedimenti o, in difetto, l'estensione al coobbligato del giudicato più favorevole formatosi nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)