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Sez. 3, Sentenza n. 3430 del 23/10/1968 (Rv. 336532 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PATTUIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO NON IN CONTRASTO CON LE NORME VINCOLISTICHE - VALIDITA ED EFFICACIA - OBBLIGO DEL LOCATORE DI GARANTIRE IL PACIFICO GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336532-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PATTUIZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO NON IN CONTRASTO CON LE NORME VINCOLISTICHE - VALIDITA ED EFFICACIA - OBBLIGO DEL LOCATORE DI GARANTIRE IL PACIFICO GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - PERSISTENZA.*

Le leggi vincolistiche in materia di locazioni urbane si sostituiscono alla volonta dei contraenti solo per quanto concerne quelle particolari modalita del contratto da esse espressamente previste (durata della locazione, ammontare del canone, sospensione del divieto di subaffitto), mentre ogni altra specifica pattuizione dell'originario contratto, che non sia incompatibile o in contrasto con le norme vincolistiche, resta pienamente valida ed efficace, giacche la locazione prorogata non e un contratto nuovo, disciplinato esclusivamente dalla volonta della legge ed avente una propria autonomia, ma costituisce una diretta derivazione dall'originario rapporto negoziale voluto e regolato dalle parti. Il sopravvenuto regime vincolistico del rapporto locatizio non puo, per effetto della sostituzione della scadenza della proroga legale alla scadenza convenzionale, modificare, fino a svuotarla del suo contenuto, l'obbligazione di garantire al conduttore, durante la locazione, il pacifico godimento e, prima ancora del godimento, l'esistenza stessa del bene locato. Sopravvive integra, dunque, anche durante la proroga legale, tale obbligazione e sopravvivono, con essa, le responsabilita cui il locatore obbligato e assoggettato, a norma dell'art. 1218 cod civ, in caso di inadempimento non derivante da causa a lui non imputabile. (V. N. 1425-63 n. 4042-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)