Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 31/07/2006 (Rv. 592018 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Obbligo di motivazione - Limitazione ai soli procedimenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in arte, le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto, come risulta confermato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)