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Sez. L, Sentenza n. 11774 del 02/08/2003 (Rv. 565625 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti.
Stato
decisa il 2003-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565625-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in arte, le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)