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Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 15/05/1984 (Rv. 434980 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - RIFIUTO DI ESIBIRE LE SCRITTURE CONTABILI O IRREGOLARE TENUTA DELLE STESSE - ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA - CONTROLLO DELLE VOCI DI BILANCIO - RETTIFICA DELLE IMPOSTAZIONI INESATTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434980-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - RIFIUTO DI ESIBIRE LE SCRITTURE CONTABILI O IRREGOLARE TENUTA DELLE STESSE - ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA - CONTROLLO DELLE VOCI DI BILANCIO - RETTIFICA DELLE IMPOSTAZIONI INESATTE - AMMISSIBILITÀ.*

In materia di imposte di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base a bilancio, l'amministrazione finanziaria, ai sensi e sotto il vigore dell'art. 120 del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, può disattendere i risultati dal bilancio ed accertare in via sintetica il reddito imponibile in base alla situazione economica dell'azienda, desunta da elementi e dati comunque raccolti, quando il soggetto non abbia tenuto o abbia rifiutato di esibire le scritture contabili o queste non siano state regolarmente tenute, ovvero quando la indicazione di spese o perdite inesistenti o superiori a quelle effettive o la omissione o inesatta indicazione delle entrate siano così gravi e ripetute da far ritenere inattendibile il bilancio nella sua interezza. Al di fuori di tali ipotesi, tuttavia, la amministrazione, ai sensi dell'art. 119 dello stesso testo unico, può sempre controllare le voci del bilancio sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili e controllare le registrazioni contenute nelle scritture stesse in base agli elementi e dati concreti raccolti dall'ufficio, e qualora risulti che sono indicate spese e perdite inesistenti o superiori a quelle effettive, che sono omesse o indicate in modo inesatto le entrate, ovvero che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'ufficio può procedere anche induttivamente all'integrazione o correzione delle singole impostazioni di bilancio mancanti o inesatte. (Conf 2412/80, mass n 406124; (Conf 1822/80, mass n 405430; (Conf 1835/79, mass n 398217).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)