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Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 19/03/1980 (Rv. 405430 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA) - ANALITICO (DETERMINAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - RICORSO AL METODO SINTETICO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405430-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA) - ANALITICO (DETERMINAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - RICORSO AL METODO SINTETICO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Quando i soggetti tassabili in base a bilancio abbiano presentato, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la dichiarazione analitica dei redditi con riferimento alle risultanze del bilancio e dei documenti contabili ad esso annessi, l'amministrazione finanziaria, per pervenire all'esatto accertamento dei redditi puo procedere all'integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte (art 119 del DPR n 645 del 1958), ovvero, qualora il bilancio non sia fondato su scritture contabili regolari e presenti tali incompletezze, inesattezze e irregolarita da dover essere considerato inattendibile della sua interezza, disattendere nei suoi risultati il bilancio e accertare in via sintetica il reddito imponibile in base alla situazione economica dell'azienda, desunta da elementi e dati comunque raccolti (art 120 del DPR citato). Pertanto, quando dal controllo delle singole poste di bilancio risulti che siano state omesse o indicate in modo inesatto le entrate e siano state indicate spese o perdite inesistenti o superiori a quelle effettive, ovvero emerga che i fatti aziendali siano stati riportati inesattamente o irregolarmente, in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, puo seguirsi il primo procedimento accertativo, procedendo induttivamente alla integrazione o alla correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte, e indicando nell'avviso di accertamento le ragioni giustificatrici della correzione. (V 1835/79, mass n 398217; (V 5709/78, mass n 395503; (V 3384/74, mass n 371895; (V 3040/73, mass n 366764; (V 1705/71, mass n 352164).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 120, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)