Sez. 2, Sentenza n. 1264 del 12/07/1966 Ud. (dep. 23/11/1966) Rv. 102902 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - NON DOVUTA A PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - NON DOVUTA A PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO.*
La comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della eseguita notifica dell'atto, mediante consegna della copia al portiere, va fatta solo in ordine alle notifiche spettanti all'imputato e non gia per le notificazioni da farsi a persona diversa (nella specie: a difensore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)