Sez. U, Sentenza n. 5827 del 01/10/1986 (Rv. 448242 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - NORME DEL RITO PENALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - MANCATA ASSUNZIONE SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE - MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - NORME DEL RITO PENALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - MANCATA ASSUNZIONE SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE - MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, ove la possibilità di applicare le norme del rito penale (in difetto di diversa regolamentazione) va riconosciuta nei limiti in cui esse siano compatibili con le caratteristiche del procedimento stesso, deve escludersi valore invalidante sia alla Mancanza di continuità del dibattimento, per non essere stata la decisione assunta subito dopo la conclusione della discussione, sia alla omissione della lettura del dispositivo in udienza. (V 5573/79, massima n. 402169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)