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Sez. U, Sentenza n. 6129 del 12/11/1988 (Rv. 460529 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE ALL'INCOLPATO - NECESSITÀ - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DI NOMINA DI UN DIFENSORE D'UFFICIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460529-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE ALL'INCOLPATO - NECESSITÀ - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DI NOMINA DI UN DIFENSORE D'UFFICIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il diritto di difesa trova adeguata tutela nella comunicazione all'incolpato della data d'inizio del procedimento stesso e nella sua facoltà di nominare un difensore, mentre deve escludersi, stante l'inapplicabilità delle diverse regole del processo penale, sia l'Obbligo del consiglio dell'ordine, nella fase delle indagini preliminari, di contestare l'addebito con avvisi o convocazioni, sia l'esigenza di nomina di un difensore d'ufficio in Mancanza di difensore di fiducia. (V 5827/86, mass n 448242; (V 2176/81, mass n 412895; (V 2122/64).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)