Sez. 5, Sentenza n. 7005 del 08/05/2003 (Rv. 562761 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva del solo reddito agrario del fondo coltivato - Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Contribuente - Prova contraria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e, nella specie, dei D.M. 19 settembre 1992 e 19 novembre 1992), l'amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto comprensiva del solo reddito agrario del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (nella specie, la proprietà di un'autovettura e di un appartamento; e, comunque, qualora il reddito accertabile si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi del quarto comma del detto art. 38) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, salva la facoltà del contribuente di dimostrare, a norma del sesto comma dell'art. 38, che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato - determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo -, deriva dalla sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 25, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)