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Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 12/07/2006 (Rv. 591504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Scostamento per almeno un quarto del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile "sinteticamente" - "Ratio" - Misura quantitativa del limite - Ragionevolezza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591504-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lo scostamento "per almeno un quarto" del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile "sinteticamente" in base agli opportuni coefficienti di redditività costituisce, per univoca previsione dell'art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il limite invalicabile posto dal legislatore allo stesso potere dell'ufficio di determinazione sintetica del reddito, al fine evidente di temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica dei cosiddetti "parametri" e di dare valenza - sia pure in via forfettaria - a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito. La misura quantitativa di tale limite (venticinque per cento) va considerata, d'altro canto, del tutto ragionevole e quindi rispettosa dei precetti costituzionali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)