Sez. 5, Sentenza n. 6120 del 13/03/2009 (Rv. 607328 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Prestazione di servizi - Obbligo di fatturazione - Momento costitutivo - Pagamento del corrispettivo - Conseguenze in caso di compensazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", con la conseguenza che nel caso in cui i rapporti dare/avere siano stati definiti tra le parti mediante compensazione, la relativa fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell'accordo raggiunto dalle parti, si verifica l'estinzione del credito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Cod. Civ. art. 1253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)