Sez. 5, Sentenza n. 20590 del 24/10/2005 (Rv. 584508 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Prestazione di servizi - Obbligo di fatturazione - Momento costitutivo - Versamento del corrispettivo - Conseguenze in tema di assegnazione in proprietà di alloggio al socio di cooperativa edilizia, in corrispettivo delle prestazioni professionali svolte.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo" e, in base all'art. 21, quarto comma, dello stesso decreto presidenziale, "la fattura deve essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6". Ne consegue che, nella ipotesi di assegnazione in proprietà al socio professionista (nella specie, architetto) di una cooperativa edilizia di un alloggio della cooperativa stessa, quale corrispettivo delle prestazioni professionali dal medesimo svolte, è al momento del perfezionamento del contratto di scambio con rogito notarile - la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita - che la cooperativa edilizia versa il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite dal professionista e, corrispondentemente, sorge per il professionista l'obbligo di emettere la fattura.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)