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Sez. 3, Sentenza n. 15850 del 15/12/2000 (Rv. 542681 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Decreto liquidazione - Parte obbligata al pagamento - Mancata indicazione - Titolo esecutivo nei confronti delle parti del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542681-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

Il decreto con il quale il giudice liquida all'ausiliare il compenso per l'attività che esso ha svolto, se non contiene l'indicazione della parte obbligata al pagamento del compenso, non può valere come titolo esecutivo in confronto delle parti del processo in cui l'ausiliare è stato nominato e, se in forza di tale decreto è minacciata un'esecuzione forzata, la parte cui il precetto è notificato può proporre opposizione all'esecuzione per far dichiarare che l'ausiliare non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in suo confronto in base a quel decreto.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)