Sez. 1, Sentenza n. 6199 del 08/07/1996 (Rv. 498416 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Pagamento del compenso - Obbligazione solidale gravante su tutte le parti - Soccombenza - Irrilevanza - Procedimento adottato dal consulente per ottenere il pagamento - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
Poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 52, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 52, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 53, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 53, Cod. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)