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Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 19/05/1990 (Rv. 467255 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - AMPLIAMENTO DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467255-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - AMPLIAMENTO DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dello art. 1051 cod. civ., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante. (nella specie in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che hanno negato la tutela prevista dal citato art. 1051 cod. civ. in quanto l'ampliamento del passaggio preesistente quale mezzo al fine del transito di veicoli avrebbe impedito al proprietario del fondo servente di continuare ad utilizzare il passaggio come parcheggio del proprio furgone). (V 4930/81, mass n 415689).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)