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Sez. 2, Sentenza n. 4930 del 18/08/1981 (Rv. 415689 - 01)

SERVITÙ -PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - RELATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - UNITÀ COMPONENTI IL BENE DISTINTE ED AUTONOME PER L'IMPOSSIBILITÀ O L'ECCESSIVO DISPENDIO O DISAGIO DI PORLE IN COMUNICAZIONE FRA LORO - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DI TALE INTERCLUSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ - ININFLUENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415689-01

SERVITÙ -PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - RELATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - UNITÀ COMPONENTI IL BENE DISTINTE ED AUTONOME PER L'IMPOSSIBILITÀ O L'ECCESSIVO DISPENDIO O DISAGIO DI PORLE IN COMUNICAZIONE FRA LORO - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DI TALE INTERCLUSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ - ININFLUENZA - FATTISPECIE.*

Sebbene, di norma, l'indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della Costituzione di una servitù di passaggio o dell'ampliamento di quella esistente, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., postuli la considerazione di questo nella sua unitarietà, il concreto stato dei luoghi è suscettibile di diversa valutazione allorché le unità di cui si compone il bene siano distinte ed autonome per l'impossibilità di porle in comunicazione fra loro oppure quando, pur sussistendo astrattamente tale possibilità di comunicazione che farebbe venire meno l'interclusione che caratterizza una soltanto di dette unità, la sua concreta realizzazione implichi l'esecuzione di opere che comportino eccessivo dispendio o disagio, non rilevando, peraltro, che quello stato sia la conseguenza di ostacoli naturali ovvero del fatto dello stesso proprietario del bene, in quanto, nell'ipotesi in cui la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione sia stata effettuata da colui che chiede la Costituzione della servitù, devono nondimeno riconoscersi sussistenti le condizioni di cui alla precitata norma, se la trasformazione stessa è stata operata avendo di mira il conveniente uso del fondo. (nella specie, si è ritenuto che l'interclusione del piano di un edificio, destinato ad autorimessa e non comunicante con il piano inferiore, non potesse essere negata per il solo fatto che quest'ultimo aveva accesso alla pubblica via). (V. 3525/78, mass. N. 393017; (V. 1176/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)