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Sez. L, Sentenza n. 25813 del 02/12/2011 (Rv. 619949 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Capacità processuale dell'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente - Sussistenza - Rilevanza autonoma delle strutture esecutive - Esclusione - Mutamento di struttura organizzativa e denominazione dell'ente - Operate con provvedimento canonico - Irrilevanza per l'ordinamento italiano - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619949-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La capacità processuale compete all'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e non alle sue strutture esecutive. Ne consegue l'irrilevanza, a tal fine, del mutamento della struttura organizzativa dell'ente limitata all'acquisizione di una differente denominazione, che, quand'anche qualificata in termini di "trasformazione" nel relativo provvedimento canonico, non implica, per l'ordinamento civile italiano, alcun fenomeno successorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 5, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 19, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 26 CORTE COST., DPR 13/02/1987 num. 33 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)