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Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 10/06/1968 (Rv. 333762 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DENUNCIE INFONDATE - AZIONE CIVILE CONTRO IL DENUNCIANTE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO CIVILE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI CALUNNIA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI -.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333762-01

RESPONSABILITA CIVILE - DENUNCIE INFONDATE - AZIONE CIVILE CONTRO IL DENUNCIANTE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO CIVILE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI CALUNNIA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI -.*

Proposta Azione civile contro l'autore di una denunzia calunniosa per il risarcimento dei danni conseguenti al processo penale che ad essa fece seguito, il giudice civile, - se gli appaia in base ai fatti a sua conoscenza che il reato sia stato commesso-, deve farne rapporto al PM e, se questi intende iniziare l'Azione penale, deve necessariamente sospendere il giudizio civile fino all'esito del procedimento penale. All'esito dell'Azione penale il giudice civile deve attenersi, potendo procedere direttamente egli stesso all'accertamento della sussistenza del delitto di calunnia agli effetti della condanna ai danni solamente se l'Azione penale non possa essere esercitata o proseguita per un evento che non escluda l'originaria esistenza del delitto (art.198 cod pen). in caso contrario, l'inerzia del PM non legittima il giudice civile a conoscere del reato neppure al limitato effetto della pronuncia ai fini civili. (Conf. N.2201-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 1, Cod. Proc. Pen. art. 7, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)