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Sez. 2, Sentenza n. 3201 del 10/11/1971 (Rv. 354600 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DENUNCE INFONDATE - AZIONE CIVILE CONTRO IL DENUNCIANTE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO CIVILE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI CALUNNIA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354600-01

RESPONSABILITA CIVILE - DENUNCE INFONDATE - AZIONE CIVILE CONTRO IL DENUNCIANTE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO CIVILE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI CALUNNIA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONDIZIONI.*

Quando l'Azione civile per risarcimento da fatto illecito sia stata proposta sul presupposto del carattere calunnioso della denuncia, il giudice civile, in forza degli artt 3 cod proc pen e 295 cod proc civ, poiche la soluzione della controversia civile dipende dalla cognizione del reato, se appaia in base ai fatti a sua conoscenza che il reato sia stato commesso, deve farne rapporto al PM, e, se questi intenda iniziare l'Azione penale, deve necessariamente sospendere il giudizio civile fino all'esito del procedimento penale, al quale egli deve attenersi, potendo procedere direttamente egli stesso all'accertamento della sussistenza del delitto di calunnia agli effetti della condanna ai danni solamente se l'Azione penale non possa essere esercitata o proseguita per un evento che non esclude l'originaria esistenza del delitto. In caso contrario, l'inerzia del PM non legittima il giudice civile a conoscere del reato neppure al limitato effetto della pronuncia ai fini civili. (V 1831'68, mass n 333762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)