Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 (Rv. 648145 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Querela di falso - Falsità ideologica - Inammissibilità della querela - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE
Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da un istituto di credito, al fine di dimostrare la non corrispondenza tra il modulo bancario sottoscritto dal cliente e la specifica operazione che quest'ultimo intendeva effettuare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)