Sez. 3, Sentenza n. 5383 del 02/06/1999 (Rv. 526967 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Querela di falso - Falsità ideologica - Inammissibilità della querela - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 3 D.L. n. 551/88 al fine di ottenere la priorità dell'assistenza della forza pubblica per il rilascio di un immobile detenuto nel regime di proroga degli sfratti.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE
Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (fattispecie in tema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 3 D.L. n. 551 del 1988 volta ad ottenere la priorità dell'assistenza della forza pubblica per il rilascio di un immobile ad uso abitativo detenuto in regime di proroga degli sfratti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 3 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)