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Sez. 1, Sentenza n. 389 del 06/02/1969 (Rv. 338438 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1969-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338438-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO - INVALIDITA.*

La violazione da parte di un organo giurisdizionale delle norme concernenti i limiti dell'attivita ad esso attribuita, con l'Esercizio della funzione di cui risulta investito un altro organo giurisdizionale dello stesso ufficio (competente in relazione alla res in iudicium deducta) da luogo ad invalidita del provvedimento, in quanto emesso in difetto di funzione. E, pertanto, invalido il decreto con il quale il Presidente del tribunale, adito per i provvedimenti di cui all'art. 2417 cod.civ., risolvendo un contrasto insorto fra le parti, ponga a carico della societa il compenso liquidato dallo stesso Presidente a favore del rappresentante comune degli obbligazionisti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)