Sez. 1, Sentenza n. 4180 del 16/07/1985 (Rv. 441685 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO EMESSO PER ORDINARE AD UNA BANCA DI CONSEGNARE IL SALDO ATTIVO DI UN CONTO CORRENTE DEL FALLITO NONOSTANTE IL DISCONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELLA BANCA ADDUCENTE IN COMPENSAZIONE UN CORRISPONDENTE CREDITO - INESISTENZA - "ACTIO NULLITATIS" - ESPERIBILITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO EMESSO PER ORDINARE AD UNA BANCA DI CONSEGNARE IL SALDO ATTIVO DI UN CONTO CORRENTE DEL FALLITO NONOSTANTE IL DISCONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELLA BANCA ADDUCENTE IN COMPENSAZIONE UN CORRISPONDENTE CREDITO - INESISTENZA - "ACTIO NULLITATIS" - ESPERIBILITÀ - CARATTERE ESCLUSIVO.*
L'art. 25 primo comma n. 2 della legge fallimentare, nel conferire al giudice delegato la facoltà di provvedere in via d'urgenza "per la conservazione del patrimonio", autorizza il medesimo giudice anche ad adottare decreti di acquisizione di beni originariamente non inclusi nell'inventario, o sopravvenuti, purché pacificamente appartenenti al fallito, ancorché detenuti da terzi che ne facciano esibizione o non ne contestino tale appartenenza. Pertanto, il decreto, con cui il giudice delegato ordini ad una banca di consegnare il saldo attivo di un conto corrente del fallito, benché questa disconosca una propria posizione debitoria adducendo in compensazione un corrispondente credito, configura un provvedimento decisorio, incidente sulle posizioni soggettive di quel terzo, il quale esula dalla previsione della citata norma e deve ritenersi affetto da giuridica inesistenza, per totale carenza del potere di emetterlo. Da tanto consegue la non impugnabilità dell'indicato decreto, nemmeno con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, restando contro di esso esperibile in ogni tempo l'actio nullitatis, quale ordinaria Azione diretta ad accertarne la radicale inefficacia. (V 2258/84, mass n 434294; (V 2259/84, mass n 434295; (V 389/69, mass nn 338438 e 338437).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)