Sez. 3, Sentenza n. 170 del 20/01/1976 (Rv. 378823 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - CONDIZIONI - COSTRUZIONE DELLE OPERE DA PARTE DEL TERZO - MANCATA PROVA - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - PRECLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITA DI TERZO - CONDIZIONI - COSTRUZIONE DELLE OPERE DA PARTE DEL TERZO - MANCATA PROVA - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - PRECLUSIONE.*
In materia di opere eseguite dal terzo con materiali propri su fondo altrui, il 'terzò indicato dall'art 936 cod civ, sia quale legittimato passivo rispetto alla rimozione delle dette opere, sia quale legittimato attivo a conseguire l'indennita prevista da tale norma, si identifica con il soggetto per iniziativa ed a spese del quale le opere siano state fatte, sempre che fra questi ed il proprietario del fondo non preesistano rapporti in virtu dei quali la materia risulti diversamente disciplinata. Pertanto, qualora non risulti provato che le costruzioni siano state eseguite dal possessore del fondo rivendicato sul quale esse insistono, tale possessore potra essere condannato, nel caso di accoglimento della domanda di revindica, al rilascio del fondo e delle stesse costruzioni, ma non anche alla loro demolizione, ovvero al risarcimento degli eventuali danni di cui al citato art 936, terzo comma cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)