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Sez. 2, Sentenza n. 9618 del 23/12/1987 (Rv. 456649 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE - DOMANDA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456649-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE - DOMANDA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Legittimato ad avanzare la pretesa di indennizzo ex art. 936 cod. civ. è il terzo che, con i suoi materiali, abbia proceduto a piantagioni, costruzioni o opere su fondo altrui, ove il proprietario di questo preferisca ritenerle anziché obbligare il terzo a levarle. Non può, pertanto, il proprietario, debitore di tale indennizzo, sostituirsi al terzo creditore nella formulazione della relativa domanda, in Mancanza della quale il giudice non può procedere, d'ufficio, alla pronuncia della correlativa condanna, dato che la disponibilità del detto debitore non può sostituire l'indispensabile volontà dell'avente diritto volta ad ottenerla, ritualmente manifestata in giudizio nelle forme richieste. (V 4087/82, mass n 422062; (V 5910/80, mass n 409703; (V 170/76, mass n 378823; (V 640/74, mass n 368450).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)