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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12123 del 22/06/2020 (Rv. 658173 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria illegittima - Evento di danno - Configurabilità - Pregiudizio economico subito - Accertamento in concreto - Necessità - Danno "in re ipsa" - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658173-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE

In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)